2015-07-16 15:45:00

Il Miur ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n.767 del 17 luglio allegato che indice la procedura di assunzione in attuazione delle fasi a) b) e c) della Legge 107/15 ( Piano straordinario di assunzioni per il 2015/2016 ).
Il decreto nulla dice in più rispetto a quanto contenuto nel testo di legge e già illustrato nelle nostre schede di lettura della legge 107.
Si confermano i termini per la presentazione della domanda di assunzione ( Avviso in Gazzetta in giornata ) : dal 28 luglio ore 9 al 14 agosto ore 14.
Apprendiamo che il Miur starebbe predisponendo alcune faq per chiarire le numerose questioni connesse alle novità introdotte dalla legge e all'intreccio con le precedenti regole che si applicano invece alla fase zero e, in parte, anche alla fase a).

Possono partecipare al piano straordinario di assunzioni:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell 'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docenteper le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui ali 'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell 'ultimo
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenutoper il triennio 2014-2017.

Non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni:
- i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012,;
- il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato anche se presente nelle graduatorie  indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto; 

i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che non abbiano sciolto la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015.

Segnaliamo comunque che dalla lettura dell'articolo 2 comma 1 nonchè dell'articolo 4 comma 1 del decreto allegato, si evince chiaramente che la domanda di assunzione per le fasi b) e c) relative alla procedura nazionale non è obbligatoria. Non è scritto ma, raccogliamo informalmente al Miur, che nel caso non venga prodotta domanda, non si procede alla cancellazione dalle graduatorie. La cancellazione avviene , invece, in caso di mancata accettazione di una proposta di assunzione ricevuta in una delle tre fasi del piano straordinario.
Stiamo lavorando perchè siano chiariti ufficialmente al più presto tutti gli aspetti di dubbia interpretazione della materia.

 

Categoria: