2017-08-24 07:15:00

Il D.Lgs. 59/2017, attuativo della Buona Scuola in materia di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevede che i laureati non abilitati debbano avere 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (VEDI NOSTRA SCHEDA). Il Miur ha emanato il provvedimento che illustra le modalità di acquisizione dei crediti.

Il decreto Miur 10 agosto 2017, n. 616 illustra le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari ai laureati non abilitati all’insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste dal D.Lgs. 59/2017, attuativo della Buona Scuola.

È previsto che i candidati debbano avere nel curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire gli studenti affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi.

Il decreto illustra come verificare, e se necessario integrare, i propri crediti formativi. I costi da affrontare vengono fortemente calmierati, in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente, mentre chi è già laureato potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione.

In fase di prima attuazione il numero degli esami riconoscibili per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato. La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 crediti non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti.

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