2015-11-20 06:30:00
"A seguito della riunione tenutasi  presso il MIUR, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente alle nomine di “fase C”, con particolare riferimento ai soggetti già destinatari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto:
  • I soggetti titolari di supplenza fino al 30 giugno su posto non intero, indipendentemente dalle classi di concorso di supplenza e di nomina di fase C, possono rinunciare alla supplenza, prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede.
  • i soggetti titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto su posto intero, ma su classe di concorso diversa da quella della nomina di fase C, possono rinunciare alla supplenza prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede, in quanto la diversità di classe di concorso non consentirebbe loro di svolgere l’anno di prova nel corrente anno scolastico.
  • per i soggetti che alla data di convocazione per la scelta della sede risultino titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto su posto intero e sulla medesima classe di concorso della nomina di fase C si applica l’art. 1, c. 99 della legge 107/2015,si prevede il differimento della presa di servizio all’1 luglio o all’1 settembre 2016. Tuttavia, tali soggetti possono rinunciare alla supplenza, purché la rinuncia intervenga prima della data di convocazione per la scelta della sede. In tal caso, prenderanno servizio l’1 dicembre 2015.
Il gestore del SIDI ha inoltre comunicato che a partire da sabato p.v. saranno scaricabili gli elenchi di coloro che abbiano accettato la nomina, con indicazione dell’eventuale supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto. Quindi, in sede di convocazione, i soggetti di cui ai punti 1 e 2 potranno esercitare l’opzione di rinuncia alla supplenza (o dichiarare di aver già rinunciato), mentre i soggetti di cui al punto 3 potranno dichiarare di aver già rinunciato alla supplenza al fine di prendere servizio l’1 dicembre 2015.
Gli Uffici avranno il compito di verificare la graduazione degli elenchi di coloro che abbiano accettato la nomina di fase C. A tal proposito si richiamano i criteri di graduazione:
  1. La fase provinciale precede la fase nazionale;
  2. All’interno di ciascuna delle due fasi, il concorso ordinario precede la GaE;
  3. All’interno della GaE, la fascia precede il punteggio;
  4. A parità di punteggio, si applicano le precedenze.
Tuttavia, il file non consentirà di visualizzare la tipologia di preferenze, ma conterrà soltanto la dicitura “Preferenza Sì” / “Preferenza No”. Pertanto, se tutti i soggetti coinvolti compaiono con il No si applicherà il criterio della minore età; se compaiono un Sì e un No, il Sì precede il No; se compaiono due o più Sì e non è possibile verificare la tipologia di preferenze, si applicherà il criterio della minore età.
Si ribadisce che la presa di servizio dovrà avvenire inderogabilmente l’1 dicembre e non “entro l’1 dicembre”.
Eventuali indicazioni difformi vanno prontamente rettificate.
A breve verranno fornite indicazioni per coloro che si trovino in servizio su nomina fino all’avente titolo.
Verranno altresì fornite indicazioni sulle supplenze per i posti rimasti liberi dopo le nomine di fase C; fino ad allora, nessun dirigente scolastico potrà attribuire in via
definitiva contratti per la sostituzione dei vicari."
 
ENTRO L'1 DICEMBRE DEVE AVVENIRE LA PRESA DI SERVIZIO CHE E' POSSIBILE SIN DAL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE Ovviamente non riguarda coloro che hanno chiesto il differimento della presa di servizio al 1° luglio 2016 (supplenti fino al 30 giugno) o al 1° settembre 2016 (supplenti fino al 31 agosto o altri lavoratori dipendenti). 
 
Con nota del 20 novembre u.s. la  Direzione regionale da indicazione relativa ai contratti a t.d. su posti di sostegno i cui contenuti  Si legge quanto segue:
"Sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con note del 15 novembre 2011, prot. 9739, e del 18 novembre 2011, prot. 9498, la cui validità è stata confermata anche per il corrente a.s., i dirigenti scolastici, in mancanza assoluta di personale specializzato negli elenchi di sostegno di tutte le fasce nell’istituzione scolastica e nelle scuole viciniori, possono confermare i docenti non specializzati nominati fino all’avente titolo dalle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia, in quanto tali graduatorie erano già definitive all’inizio del corrente anno scolastico.
Per quanto riguarda le graduatorie di terza fascia, che non erano definitive all’inizio del corrente a.s., le supplenze conferite ai docenti non specializzati non possono essere confermate, e l’individuazione dell’avente titolo dovrà avvenire a seguito di un nuovo scorrimento delle graduatorie a partire dalle code della seconda fascia."

 

DISPONIBILITA' POSTI COMO
EE Posti (.pdf)
MM Posti (.pdf)
SS Posti (.pdf)
SS Posti Sostegno (.pdf)

DISPONIBIITA' POSTI VARESE

 

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